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DIRITTO DI RECESSO
Come da legge 304/84 pubblicata in “Gazzetta ufficiale dell’Unione europea” il 22/11/2011 l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto di compra-vendita entro 14 giorni dalla data di
acquisto, senza indicarci le ragioni.
Per esercitare il diritto di recesso l’acquirente è tenuto ad informarci della sua decisione tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica,
ecc.); per rispettare il termine di recesso è sufficiente inviare la sopracitata comunicazione prima della scadenza del periodo di recesso.
All’acquirente che recede regolarmente dal contratto di compra-vendita verranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna; detti rimborsi
saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale.
Come da sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 14/05/2020 il diritto di recesso non si applica sulle vendite di farmaci senza ricetta e di dispositivi medici.
Forniamo di seguito i nostri contatti per avvalersi del diritto di recesso:
numero del professionista: O45.7465049
indirizzo sede operativa di gestione dei contratti di compra-vendita online: FARMACIA COLALTO S.R.L.
Iscritta al Registro delle imprese di VERONA
CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI FARMACISTA
Il “Codice Deontologico del Farmacista”, è stato approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini in data 19 Giugno 2007.
TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Definizioni
1. L’Ordine professionale è l’ente pubblico che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza del
comportamento degli iscritti.
2. Il Codice deontologico è lo strumento di riferimento dell’Ordine professionale e raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della
collettività e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro della professione del farmacista.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Tutti i farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti a conoscere e
osservare le norme e i principi contenuti nel presente Codice deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori dell’esercizio della professione, una condotta consona al proprio ruolo, tale da
non portare in nessun caso discredito alla professione.
TITOLO II
PRINCIPI E DOVERI GENERALI
CAPO I
DOVERI GENERALI DEL FARMACISTA
Art. 3
Libertà, indipendenza e dignità della professione
1. Il farmacista deve:
a) dichiarare, al momento
dell’iscrizione all’Albo, d’aver letto il Codice deontologico;
b) rispettare i principi del giuramento professionale;
c) operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai
principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita;
d) osservare gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla Federazione Nazionale
degli Ordini dei Farmacisti e dall’Ordine di appartenenza.
2. Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo:
a) l’esercizio abusivo della professione;
b) ogni
atto che configuri concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del Codice Civile.
Art. 4
Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari
1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore
sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi istituzionali.
2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o
organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti o con l’Ordine provinciale.
CAPO II
OBBLIGHI PROFESSIONALI DEL FARMACISTA
Art.
5
Distintivo professionale e camice bianco
1. Nell’attività professionale al pubblico il farmacista ha l’obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo professionale.
2. Il distintivo
professionale può essere utilizzato solo dagli iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista.
3. Il
distintivo professionale del farmacista è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’Ordine provinciale.
4. Il titolare o il direttore di farmacia
pubblica o privata deve curare che il distintivo professionale e il camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista.
Art. 6
Dispensazione e fornitura dei medicinali
1. La dispensazione
del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del paziente.
2. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del
farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.
Art. 7
Preparazione galenica di medicinali in farmacia
1. La preparazione galenica di medicinali è prerogativa esclusiva del farmacista in farmacia.
2. Il farmacista, nella preparazione dei
medicinali in farmacia, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza.
Art.
8
Farmacovigilanza
1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza.
Art. 9
Formazione permanente e aggiornamento
professionale
1. La formazione permanente e l’aggiornamento sono presupposti per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale.
2. Il farmacista ha il dovere della
formazione permanente e dell’aggiornamento professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti
dell’organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.
3. Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e aggiornamento professionale alle quali la
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l’Ordine di appartenenza abbiano previsto la partecipazione.
Art. 10
Uso inappropriato, abuso e uso non terapeutico dei medicinali
1. Al
farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l’uso di metodi o prodotti, a
fini di doping.
2. Il farmacista deve vigilare affinché non si realizzi un uso inappropriato o un abuso di medicinali o di altri prodotti che possano comportare alterazioni dell’equilibrio
psico-fisico del paziente.
3. Il farmacista promuove l’automedicazione responsabile e scoraggia l’uso di medicinali di automedicazione quando non giustificato da esigenze terapeutiche.
4. Il
farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali.
TITOLO III
RAPPORTI CON I CITTADINI
Art. 11
Libera scelta della farmacia
1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera
scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’art. 15 della legge 475/1968.
Art. 12
Attività di consiglio e di consulenza
1. Nell’attività di consiglio e consulenza professionale il
farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali
e alla loro conservazione.
2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI
Art. 13
Rapporti con le altre professioni sanitarie
1. La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi
del rigore scientifico.
2. Il farmacista, nell’esercizio della professione deve attenersi al principio del rispetto nei confronti degli altri sanitari, favorendo la collaborazione anche al fine
di uno scambio di conoscenze e deve astenersi dal criticarne pubblicamente l’operato.
Art. 14
Comparaggio e altri accordi illeciti
1. I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di
medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici.
2. Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o
veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.
3. Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la
vendita di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio.
Art. 15
Divieto di accaparramento di ricette
1. Il
farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.
TITOLO V
RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I TIROCINANTI
Art. 16
Dovere di collaborazione
1. Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla
correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
2. Il farmacista che accoglie i tirocinanti, concorre, di concerto con l’Università e l’Ordine
professionale, alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze professionali e deontologiche.
Art. 17
Controversie professionali
1. Eventuali divergenze e
controversie di natura professionale, per un tentativo di conciliazione, sono sottoposte alla valutazione dell’Ordine professionale, prima di adire le vie legali.
Art. 18
Comportamenti non
corretti
1. E’ deontologicamente sanzionabile:
a) porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi;
b) indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a
comportarsi in modo non conforme alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o in modo non conforme alla deontologia professionale;
c) porre in essere qualsiasi forma di
discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di colleghi o altri lavoratori.
TITOLO VI
RAPPORTI CON L’ORDINE PROFESSIONALE
Art. 19
Dovere di collaborazione e comunicazione
1. Il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con
l’Ordine professionale.
2. Il farmacista ha l’obbligo di segnalare all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che disciplinano
l’esercizio della professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale.
TITOLO VII
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE SANITARIA
Art. 20
Principi
1. La pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria sono consentite nel rispetto dei principi di
correttezza, veridicità e non ingannevolezza. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza.
2. Il farmacista non
può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie.
3. Il farmacista non può accettare né proporre l’esposizione di comunicazioni
pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 della Legge 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e
socio-assistenziali.
4. La pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini.
5. E’
conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi
praticati.
TITOLO VIII
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLA FARMACIA
Art. 21
Principi
1. Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista e di farmacista imprenditore sono indissociabili.
Art.
22
Organizzazione dell’esercizio
1. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio
socio-sanitario e centro di servizi sanitari.
Art. 23
Insegna della farmacia e cartelli indicatori
1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l’insegna della farmacia
è obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura “farmacia”.
2. I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la
farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell’ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
3. I cartelli
indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia
Art. 24
Medicinali soggetti a prescrizione medica
1. Il farmacista deve respingere le richieste di
medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. Sono fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle leggi
vigenti, lo stato di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Art. 25
Divieto di detenere e dispensare medicinali non
autorizzati
1. Il farmacista non può detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.
Art. 26
Controllo
sulla ricetta
1. La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia, il farmacista, prima di spedire la ricetta è
tenuto a prendere contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.
2. Il farmacista è tenuto a verificare che il
medico nella prescrizione di preparazioni galeniche magistrali abbia rispettato i limiti previsti dall’art. 5 della legge 94/1998.
Art. 27
Violazione di norme convenzionali
1. Il rispetto delle
disposizioni di natura professionale contenute nelle Convenzioni che disciplinano i rapporti tra il SSN e le farmacie pubbliche e private costituisce per il farmacista preciso obbligo
deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione disciplinare.
Art. 28
Consegna a domicilio dei medicinali
1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica
può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve
garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali.
TITOLO IX
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA
Art. 29
Principi di comportamento
1. Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria farmaceutica deve tutelare la
propria autonomia e indipendenza professionale.
Art. 30
Farmacista informatore tecnico scientifico
1. Il farmacista informatore tecnico scientifico deve promuovere la corretta conoscenza dei
farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche.
TITOLO X
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE
Art. 31
Rapporti con gli altri sanitari e colleghi
1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture
sanitarie pubbliche e private deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione
professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.
2. Nei rapporti con i colleghi di farmacie pubbliche o private deve favorire lo scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione di
un’assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui si opera.
Art. 32
Controllo sulla dispensazione dei medicinali
1. Il farmacista che esercita la
professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve vigilare scrupolosamente affinché, ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente, questa sia effettuata soltanto
da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11. Deve altresì curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa per uno specifico paziente con piano terapeutico o in
“dose unitaria”, avvenga, dalle strutture farmaceutiche di propria competenza alle Unità Operative, sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un farmacista.
TITOLO XI
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA
Art. 33
Doveri del direttore tecnico responsabile
1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia deve
assicurare che tutti i medicinali siano conservati e trasportati nelle condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinali siano ceduti esclusivamente a soggetti autorizzati alla distribuzione
all’ingrosso o alla vendita diretta di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all’art. 5 della Legge 248/2006 autorizzati dalla legge.
TITOLO XII
VENDITA DI MEDICINALI TRAMITE INTERNET
E PRODOTTI DIVERSI DAI MEDICINALI
Art. 34
Vendita di medicinali tramite internet
1. Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet
o altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle linee guida dell’OMS, fatte salve
le specifiche normative nazionali.
Art. 35
Prodotti diversi dai medicinali
1. Nell’attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l’obbligo di agire in conformità con il
ruolo sanitario svolto, nell’interesse della salute del cittadino e dell’immagine professionale del farmacista.
TITOLO XIII
RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE
Art. 36
Riservatezza e segreto professionale
1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a
conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento
dei dati personali.
TITOLO XIV
INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO
Art. 37
Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell’Ordine
1. E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute
nel presente Codice deontologico, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto.
2. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio
Direttivo dell’Ordine di appartenenza.
3. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività professionale.
4. L’Ordine
professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito della provincia di sua competenza, avendo cura di informare il presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto.
5. E’
sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze
legittimamente emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica.
6. E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi
comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.